Mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti di Enti Pubblici

A cura dell'Avv. Egidio Lizza.

I mancati pagamenti dei Comuni in dissesto finanziario e la tutela del credito dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo

La procedura di pagamento dei crediti verso gli enti locali in dissesto o pre-dissesto.

Una volta ottenuto un titolo esecutivo come una sentenza o un decreto ingiuntivo contro un Comune che ha dichiarato il dissesto o il pre-dissesto sarà comunque preclusa l’esecuzione coattiva del credito proprio per effetto della particolare procedura di risanamento avviata.

Anche in caso di credito nei confronti dei Comuni in pre-dissesto non è possibile agire esecutivamente per il recupero del credito nei confronti del comune, ai sensi dell’art. 243 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

L’unica possibilità ammessa dall’ordinamento è presentare domanda di ammissione al passivo dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), che gestisce il passivo del dissesto, sostituendosi agli organi comunali.

Dopo la domanda di ammissione al passivo del dissesto, il creditore può essere contattato con una offerta di pagamento che solitamente ammonta a circa il 40% del credito ammesso.

Tale offerta è chiaramente mortificante e non permette neanche di recuperare le spese sostenute per eseguire un servizio o un appalto nei confronti del Comune in dissesto e per molte aziende si tratta di una perdita netta, in particolare laddove si considerino i minimi margini di profitto dell’attività svolta in favore dell’ente pubblico e le spese sostenute in via anticipata. In altri casi poi, ad esempio, può determinare una grave riduzione delle somme dovute per l’esproprio di un terreno.

Può accadere inoltre che un ente locale, dopo una prima procedura di dissesto, ne attivi una seconda, con il conseguente ulteriore inganno delle aspettative di coloro che aspirano a vedere soddisfatto il proprio credito.

Inoltre, esistono situazioni in cui anche il solo predissesto può durare oltre 10 anni, con la conseguenza che l’incertezza in merito alle possibilità di essere pagati e ai tempi per recuperare il dovuto restano altissime.

Il creditore che rifiuta la proposta transattiva potrà domandare il capitale e gli interessi, secondo il tasso legale o moratorio previsto dal titolo giudiziale che contiene la condanna del Comune, soltanto una volta che quest’ultimo sia tornato in bonis.

Il rimedio del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Le procedure di legge dunque prevedono la presentazione della domanda di ammissione al passivo dell’ente in dissesto, sulla cui base si potrebbe ricevere un’offerta che dimezza il capitale ed esclude interessi e rivalutazione monetaria, al fine di garantire il principio della par condicio creditorum.

Ma la legge italiana in materia è stata ritenuta irragionevole da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che con costante giurisprudenza ( De Luca c. Italie, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italie, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italie, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italie, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italie, n. 15918/89, 20 luglio 2000) afferma che il privato, l’azienda o la società vittime del meccanismo previsto dalla legge sul dissesto degli enti locali, abbia diritto ad ottenere dallo Stato italiano il pagamento integrale del proprio credito, oltre gli interessi, legali o convenzionali, l’eventuale rivalutazione monetaria, le spese legali affrontate nonché il danno non patrimoniale sofferto.

Il caso particolare della gestione Commissariale di Roma Capitale

Nella sentenza Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie del 18 gennaio 2024, anche la gestione Commissariale di Roma Capitale, incaricata di gestire il debito di Roma Capitale precedente al 2008, è stata giudicata dalla Corte europea come contraria ai principi della CEDU e gli imprenditori e le società da noi assistiti hanno ottenuto il riconoscimento della garanzia di pagamento da parte dello Stato dell’intero loro credito attualizzato, oltre spese legali e danno non patrimoniale. Eguale condanna è stata comminata per i crediti incagliati in altre procedure di dissesto riguardanti altri Comuni.

I crediti verso gli enti pubblici non in dissesto né sottoposti a procedure commissariali.

Egualmente, società, aziende o privati che hanno crediti verso un soggetto pubblico, che tarda in modo irragionevole nei pagamenti, possono efficacemente percorrere tale strada. Infatti, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Therapic Center Srl c. Italie) indipendentemente dalla complessità delle sue procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in base alla CEDU, a garantire a ogni persona, fisica o giuridica, il diritto a che le sentenze vincolanti ed esecutive emesse in suo favore siano eseguite entro un tempo ragionevole. In mancanza, la situazione è da ritenere sempre come una violazione dei diritti dell’uomo, da risarcire con la condanna dello Stato al pagamento dell’importo dovuto, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e risarcimento del danno non patrimoniale.

Entro quando è possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo?

I Giudici di Strasburgo precisano che la situazione di mancato pagamento di crediti di qualsiasi natura da parte di un soggetto pubblico o di soggetto che comunque eroga un servizio di interesse pubblico costituisce una violazione continua, potendo dunque essere efficacemente denunziata fintanto che perdura, senza che, prima del pagamento, il Governo italiano possa invocare alcun termine decadenziale per adire la giurisdizione sovra nazionale.

Come procedere

Al fine di verificare la possibilità concreta di agire dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo è possibile contattarci tramite email o telefonicamente e all’occorrenza fornire la documentazione, utile ad una preliminare verifica senza costi, che può comprendere la copia della sentenza o del decreto ingiuntivo ottenuta contro il comune in dissesto finanziario; la documentazione giustificativa del credito; l’eventuale domanda di ammissione al passivo del dissesto o della procedura di risanamento; l’eventuale offerta transattiva ricevuta.

All’esito dell’esame della documentazione, sarà fornito un parere circa la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo.