Finanziamenti alle Imprese Turistiche le misure di aiuto del PNRR.

A Cura di Iacopo Pacilio

In data 6 novembre 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 265 il D.L. 6 novembre 2021 che agli artt. da 1 a 4 introduce l’utilizzo di misure per rafforzare la competitività delle imprese del settore turistico.
Gli aiuti sono divisi in un credito di imposta dell’80% e da un contributo a fondo perduto, per il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, da una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI per facilitare l’accesso al credito per le imprese già esistenti o per i giovani che intendono avviare una propria attivita` , da contributi alle spese e finanziamenti agevolati a sostegno di investimenti di media-grande dimensione (di importo compreso tra 500.000 euro e 10 milioni di euro) di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale e da un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.
Il Decreto deve essere ancora convertito e potrebbero esserci delle modifiche rispetto a quanto sarà di seguito indicato.

Credito di imposta e contributo a fondo perduto
Per il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, l’art. 1 declina il credito d’imposta e il  contributo a fondo perduto.
Il credito d’imposta è concesso nella misura dell’80% delle spese sostenute, mentre il contributo a fondo perduto è concesso fino al 50 % delle spese, per un importo massimo di 40.000 euro (innalzabile, in presenza di specifiche condizioni, fino a 100.000 euro).

I benificiari degli incentivi possono essere:
– le imprese alberghiere;
– le strutture che svolgono attività  agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
– le strutture ricettive all’aria aperta;
– le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto possono essere riconosciuti in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di uno o più interventi dei seguenti interventi:
-    interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
-    interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformita` alla Legge n. 13/1989, e al D.P.R. n. 503/1996;
-    interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2021 (e cioé , rispettivamente, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra;
-    per gli stabilimenti termali (di cui all’art. 3 della Legge n. 323/2000): realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita` termali;
-    spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 83/2014. 
Si tratta di spese:
–per impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita` di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
– siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilita` necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

Sia per il credito di imposta sia per il contributo a fondo perduto sono ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024. 
Il credito di imposta si applica anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall’art. 109 del T.U.I.R.).
Per gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 e all’art. 79 del D.L. n. 104/2020, nonché il D.M. 20 dicembre 2017, n. 598, che prevedono un credito d’imposta pari al 65% per le spese di ristrutturazione per i periodi d’imposta 2020 e 2021 (con la disposizione in commento e` stato soppresso il periodo di imposta 2022).
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 40.000 euro, incrementabile:
a)    fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
b)    fino ad ulteriori 20.000 euro nei casi di:
-    imprese femminili di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 198/2006. In tale definizione rientrano:
-    le società  cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
-    le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
-    le imprese individuali gestite da donne;
-    imprese giovanili (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda). In tale definizione rientrano:
-    le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani;
-    le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani;
-    le imprese individuali gestite da giovani;
c)    fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e` ubicata nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In ogni caso, il contributo a fondo perduto non potrà superare il limite massimo di 100.000
euro.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione, per un importo massimo pari al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.
Mentre, il credito d’imposta coprirà fino all’80% delle spese sostenute e sara` utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/ 1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti generali di utilizzo di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n.388/2000e di cui all’art. 1,comma53, della Legge n. 244/2007.Atal fine, il Mod. F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzi delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
Il Credito di imposta potrà essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. A tal fine, si dovrà fare riferimento al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020. 
Il credito d’imposta sarà fruibile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
Inoltre il credito di imposta:
-    non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
-    non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile da reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del T.U.I.R.;
-    non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Ovviamente la cumulabilità rispetto allo stesso intervento.
I due incentivi non sono cumulabili, invece, con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Per le spese ammissibili relative al medesimo progetto non coperte dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto, sara` possibile fruire dei finanziamenti del fondo nazionale per l’efficienza energetica del finanziamento (di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54del6marzo 2018), a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto saranno riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis, di cui al Regolamento UE 1407/2013 e al Temporary Framework di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche.
Per l’accesso al credito di imposta e al contributo a fondo perduto dovrà essere presentata apposita domanda esclusivamente in via telematica, secondo modalità che dovranno essere stabilite da un
decreto del Ministero del Turismo.
Gli incentivi saranno erogati, in base all’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del50%dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. A tali risorse si aggiungono ulteriori 100 milioni per il 2022 finanziate dal comma 13 per il solo credito di imposta, alla cui copertura si provvede attraverso la soppressione per l’esercizio 2022 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive prevista dall’art. 79, comma 3, del D.L. n. 104/2020.
L’art. 2 prevede l’apertura, nell’ambito del fondo di garanzia PMI, di una specifica “Sezione speciale” dedicata al turismo, a cui vengono destinati 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021,58 milioni di euro per l’anno 2022,100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025), con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Attraverso tale sezione saranno rilasciate garanzie a favore delle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici) nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Le garanzie saranno concesse sia su singoli finanziamenti che su portafogli di finanziamenti:
– per interventi di riqualificazione energetica e di innovazione digitale;
– per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
La sezione prevede condizioni di particolare favore, quali:
– la garanzia é concessa a titolo gratuito;
– l’importo massimo garantito per singola impresa é elevato a 5 milioni di euro;
– sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
– la percentuale di copertura della garanzia diretta e` determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (80% per garanzia diretta, per finanziamenti di importo superiore a 30.000 euro). Attualmente e` previsto che il regime straordinario abbia durata fino al 31 dicembre 2021, ma l’art. 13 del disegno di Legge di bilancio 2022 prevede una proroga di validità di tal regime fino al30giugno 2022.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina straordinaria, la garanzia diretta potrà arrivare fino al 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, incrementabile fino all’80% nel caso di contributi da parte di Regioni e Province autonome, banche, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SACE ed altri enti ed organismi pubblici, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2012;
la percentuale di copertura della riassicurazione e` determinata ai sensi della disciplina straordinaria emergenziale prevista dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (90% o 100% per riassicurazione/controgaranzia su garanzie rilasciate da confidi non superiori, rispettivamente, all’80% o al 90% del finanziamento, a seconda del finanziamento).
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina (come sopra detto, il disegno di Legge di bilancio 2022 prevede una proroga di validità di tal regime fino al 30 giugno 2022), la riassicurazione potrà arrivare fino all’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Tale copertura potrà essere incrementata fino al 90% nel caso di contributi da parte di Regioni e Province autonome, banche, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SACE ed altri enti ed organismi pubblici, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2021;
– sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione
del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
– la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione;
– la garanzia é concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n.272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
– non é dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
– per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
–la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, l’art. 3 prevede la concessione di contributi diretti alla spesa e finanziamenti agevolati a sostengo di investimenti di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nel settore turistico, fieristico e congressuale.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese alberghiere, le strutture agrituristiche, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici), incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
I contributi diretti alla spesa - riconosciuti nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili - saranno concessi tramite il “Fondo per gli investimenti nel settore turistico”, che destina a tale finalità 180 milioni di euro (40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025), con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
I finanziamenti agevolati - che avranno una durata massima di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi - potranno essere richiesti per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici.
I finanziamenti saranno concessi a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della Legge n. 311/2004, che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista Cassa Depositi e Prestiti, a cui si aggiungono finanziamenti di pari importo erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato, a seguito di valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte.
I contributi alla spesa e i finanziamenti agevolati:
– sono alternativi al credito di imposta e al contributo a fondo previsti dall’art. 1;
– non saranno cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi;
– saranno riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Temporary Framework di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche.
Successivamente un decreto del Ministero del Turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il compito di stabilire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi alla spesa e dei finanziamenti agevolati.
Infine, l’art. 4introduce un nuovo credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie viaggio e dei tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Le risorse a disposizione ammontano a
98 milioni di euro (18 milioni per l’anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per l’anno 2025).
Il bonus spetta nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività  di sviluppo digitale, prevista dall’art. 9, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 83/2014. 
Si tratta di spese per:
– impianti wi-fi (solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);
– siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– programmi e sistemi informatici per la vendita “diretta” di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità  necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate (anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio);
– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
–strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione
e di ospitalità per persone con disabilità ;
– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale.
L’agevolazione sarà concessa fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni per l’anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per l’anno 2025.
Il credito di imposta:
– sarà riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis, di cui al Regolamento UE 1407/2013, e delle deroghe del Temporary Framework, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche ed integrazioni;
– sara` utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il Mod. F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma1 della Legge n. 388/2000 e di cui all’art. 1, comma53, della Legge n. 244/2007.
Per il riconoscimento delle agevolazioni il Mod. F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– sarà cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed e` usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.
Sarà pubblicato un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale saranno definite le modalità applicative dell’agevolazione.