Acconto IMU su aree edificabili “pertinenziali”

A cura di Maio Giuseppe Pacilio

3 giugno 2022

Con la Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett a), è stata modificata la disciplina delle aree fabbricabili che sono al servizio di un fabbricato. Infatti, con detta norma è stato superato il principio, sancito anche dalla Corte di Cassazione, che riconosce la non imponibiliità dei terreni pertinenziali se non graffati in catasto come un unico bene.

La citata norma stabilisce che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata sia dalla costruzione sia da quella che ne costituisce esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.

Pertanto, ai fini del versamento dell’acconto va considerato il valore dei terreni edificabili.

Per il valore di mercato degli immobili si fa riferimento al primo gennaio dell’anno di imposizione, salvo nel caso in cui siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici, infatti il comma 746 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che il tributo deve essere determinato sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche se avvenuta durante l’anno in quanto i valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d’anno.