Sovraindebitamento

La legge n.3 del 2012 ha regolamentato la crisi da sovraindebitamento, cioè la difficoltà a pagare i debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare, quando il debitore è un soggetto non fallibile, ovvero un consumatore, una piccola impresa, ecc., anche se ancora non insolvente.

Ad esempio, un dipendente che avesse sempre pagato la rata del mutuo, e, se licenziato, non ha più risorse per pagare le rate future.

Con la normativa sul sovraindebitamento, si ha la possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio”. Non rimanere quindi inseguito a vita da banche e finanziarie, ma pagare, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare, quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito.

Questa opportunità non va intesa come una sanatoria del debito ma ricercare un equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

Chi può accedere alle procedure:

Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)

Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro

Aziende agricole di tutte le dimensioni

Professionisti iscritti ad albi e ruoli

Start up innovative

Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)

I principali presupposti per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

Procedure di sovraindebitamento:

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e con il quale viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore.

Accordo di composizione della crisi: è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti ed è permessa la continuità dell’impresa, ed è possibile la salvaguardia dei beni.

Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio, con il vantaggio che se la vendita dei beni non copre tutti i debiti,il residuo debito non pagato viene cancellato.

Esdebitazione del debitore incapiente. Nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i debiti senza “scappatoie”.

La SCF potrà assistere i soggetti interessati attraverso una pre analisi gratuita di fattibilità.

Per contatti: SCF scarl – Mario Giuseppe Pacilio Cell: 3801328764

Mail:  consulenzaeformazionepa@gmail.com